Nei giorni scorsi con proclami da campagna elettorale, Salvini, dopo che la scorsa settimana aveva bocciato il Reddito di Cittadinanza, ora ha cambiato versione e dichiara: “Sono a favore del Reddito di Cittadinanza, ma solo per i cittadini italiani“.
Si ringrazia Matteo Salvini per questo “assist” che permette di chiarire meglio alcuni aspetti dell’applicazione del Reddito di Cittadinanza.
La restrizione del Reddito di Cittadinanza ai soli cittadini italiani violerebbe trattati internazionali esponendo l’Italia a gravi ripercussioni e sanzioni economiche.
La proposta sul Reddito di Cittadinanza del Movimento 5 Stelle è nel totale rispetto di tutte le normative internazionali. Potranno essere beneficiari del reddito, infatti, oltre a tutti i cittadini italiani, quelli della UE e dei Paesi che hanno firmato trattati bilaterali sulla sicurezza sociale. Inoltre, Il M5S è favorevole all’inserimento di una ulteriore limitazione legata agli anni di residenza per i cittadini extracomunitari.
Il “reddito” di Salvini invece violerebbe le seguenti normative e Trattati Internazionali sottoscritti dall’Italia.
1) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che menziona la dignità di ogni essere umano nel preambolo. “Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo“. Sul piano sociale questo viene ribadito agli articoli 22,23, 25 della Dichiarazione che richiamano alla necessità di garanzia di risorse sufficienti per condurre una vita decorosa, così come il Patto ONU del 1966 sui diritti economici (accettato dall’Italia).
2) Sul piano delle fonti di diritto europeo invece c’è l’articolo 34 terzo comma della Carta dei Diritti della UE del 2000 che cita che “Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà l’Unione rispetta e riconosce il diritto all’assistenza sociale e abitativa volte a garantire l’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti“. Quindi vi sono paletti oltre i quali il legislatore nazionale non può spingersi in quanto l’articolo 34 richiama anche”secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali“.
3) Si richiama poi all’articolo 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali del 1989: “Le persone escluse dal mercato del lavoro o perchè non hanno potuto accedervi o perchè non hanno potuto reinserirvi e che sono prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale“.
4) Lo stesso diritto è sancito anche dal Consiglio d’Europa (la cosiddetta Europa a 47) all’art. 30.
In pratica per i legislatori ed esperti di diritto internazionale questo diritto viene chiamato “Ius Existentiae” e prevede che “vada assicurato come diritto sociale fondamentale al pari dei diritti alla salute, all’educazione primaria, all’accesso ai servizi pubblici e anche alla sicurezza e alla giustizia. Non si tratta di salvaguardare il grado zero dell’esistenza ma la soglia base della cittadinanza, calibrata sulla nozione a carattere universale di dignità della persona“.
5) Larticolo 1 della Costituzione italiana dichiara che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e dal momento che questo diritto è legato al lavoro oltre che all’esistenza sarebbe incostituzionale discriminare una persona senza redditi.
6) Il Trattato di Nizza del 2000 sui diritti sociali e umani nella UE è vincolante per ogni Stato membro.
Provaci ancora Salvini!
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