Controlla se la tua cartella è stata firmata da uno dei 767 dirigenti illegittimi: LEGGI TUTTI I NOMI DEI 767 DIRIGENTI ILLEGITTIMI
“Equitalia trema, e questa volta ne ha ben ragione: perché, per la prima volta, una commissione di giudici ha messo nero su bianco il principio dellestensione della nullità dagli accertamenti fiscali alle cartelle esattoriali: in pratica la firma, anche solo su un semplice ruolo, apposta da uno dei 767 dirigenti illegittimi (ossia privi di poteri) dellAgenzia delle Entrate si ripercuote anche sulla cartella di pagamento di Equitalia. La sentenza è stata depositata lo scorso 20 luglio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
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Sulla base, quindi, di questo importante procedente sono finalmente emerse re importanti conseguenze, sino ad oggi non rilevate, in modo esplicito, dalle altre sentenze:
nel caso in cui, alla guida dellufficio territoriale dellAgenzia delle Entrate ci sia stato uno dei 767 dirigenti promossi senza concorso e poi fatti decadere dalla Corte Costituzionale, ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche le semplici iscrizioni a ruolo dei tributi;
se è nulla liscrizione a ruolo, per difetto di firma, è anche nullo ogni atto successivo e conseguente ad essa, come la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche leventuale ipoteca, il pignoramento, il fermo auto, ecc.; il vizio, infatti, dellatto dellAgenzia delle Entrate si estende a valanga su tutte le successive azioni (esecutive e non) di Equitalia, nessuna esclusa;
il contribuente, se ha già ricevuto latto di Equitalia può impugnare direttamente questultimo, nonostante prima di tale momento non si sia mosso per contestare le pretese dellAgenzia delle Entrate. Egli pertanto potrebbe ricorrere sostenendo la nullità dellatto prodromico, ossia delliscrizione a ruolo del tributo, per difetto di poteri del dirigente anche contro lipoteca (così come avvenuto nel caso che ha generato la sentenza in commento), ma anche contro il pignoramento o il semplice avviso di ipoteca o di fermo auto. Ciò perché, come ha più volte ricordato la CTR di Milano, in casi del genere siamo davanti al più grave dei vizi che possa invalidare un atto tributario: la nullità assoluta, ossia linesistenza. Gli atti inesistenti possono, infatti, essere impugnati (contestati) in ogni stato e grado di giudizio (quindi anche solo in secondo grado o in Cassazione per la prima volta). Non cè infatti possibilità che il decorso del tempo li sani. Addirittura possono essere annullati anche dallo stesso giudice, dufficio, in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente.
Insomma, stando allinterpretazione della CTP di Frosinone, non vi sarebbero più dubbi sulla possibilità di impugnare anche le cartelle esattoriali di Equitalia, nonostante il decorso del tempo dalla notifica della stessa. Una mossa che, certo, potrebbe portare vantaggi enormi sul contribuente che si vedrebbe annullare tutta la pretesa tributaria, senza possibilità che la stessa possa essere rinnovata (attesi gli ormai intervenuti termini di prescrizione). Dallaltro lato, il danno erariale che ne deriva per lo Stato sarà valutato dalla Corte dei Conti in questi mesi, a seguito del rinvio degli atti fatto dai giudici milanesi, che sospettano responsabilità penali in chi ha innescato questo meccanismo a catena di nullità degli atti dellAgenzia delle Entrate. Nel frattempo, però, i contribuenti che non hanno pagato, esultano.” La Legge per Tutti
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