E’ nata prima la causa o l’avvocato? Non ci sono dubbi: l’avvocato! Poiché ogni avvocato per vivere ha bisogno di un numero minimo di cause, queste tendono ad aumentare. E’ la legge del mercato. Per questo ho accolto con favore la proposta di riforma forense di Alfano che elimina di fatto 50.000 avvocati in virtù dell’articolo 20 (*). La proposta è stata approvata dal Senato il 23 novembre 2010 e prevede la cancellazione dall’albo in caso di mancato raggiungimento di un reddito minimo o svolgimento continuativo della professione. Alfano è lui stesso avvocato, ma la legge, come è ovvio, non lo riguarda in quanto esclude dalla cancellazione dall’Albo gli avvocati parlamentari. Molti hanno seguito la sua stessa strada, infatti il numero di principi del foro è sterminato, grande a tal punto che per la mancanza di clienti si riciclano in Parlamento. E’ la prima professione sia al Senato, con il 14,3%, che alla Camera, con il 14%. Ci sono più avvocati nella provincia di Roma che in tutta la Francia, uno ogni 109 cittadini. In Italia sono almeno 160.000. Se un tempo in ogni famiglia c’era un prete, oggi c’è un avvocato. Quando venne chiesto all’allora ministro della Giustizia Mastella di fissare dei paletti per l’iscrizione all’albo, il ceppalonico ora rifugiato all’estero, rispose: “Ma come si fa se poi ci sono tanti ragazzi, soprattutto al Sud, in cerca di lavoro“.
Meno avvocati significa meno cause a partire dalle querele. Io non potrei vivere senza avvocati dato il numero pressoché quotidiano di denunce che ricevo (e che quasi regolarmente vinco), ma ne farei volentieri a meno, anche per motivi economici. Oltre agli avvocati vanno diminuiti i processi, a partire dai tre gradi di giudizio che dovrebbero diventare due. Le cause si tramandano ormai di padre in figlio. Nel Programma del MoVimento 5 Stelle è riportato un punto molto importante per evitare intimidazioni da parte di politici, industriali e gradassi di ogni tipo insieme alle parcelle degli avvocati: “Depenalizzazione della querela per diffamazione e riconoscimento al querelato dello stesso importo richiesto in caso di non luogo a procedere (importo depositato presso il tribunale in anticipo in via cautelare all’atto della querela)“. Se qualcuno ti denuncia e sbaglia deve pagare quello che ti ha chiesto come risarcimento per i danni morali. Italia, patria di santi, poeti, navigatori e legulei. Loro non si arrenderanno mai (ma gli conviene?). Noi neppure.
(*) art. 20.
1. La permanenza delliscrizione allalbo è subordinata allesercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dellesercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite… 4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dellesercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dallalbo…