di Fabrizio Dalle Nogare – Sempre più spesso viene sollevato il problema dell’inadeguatezza della vigente regolamentazione in materia di comunicazioni elettroniche e dei relativi strumenti attuativi assegnati all’Autorità di settore.
Questo perché sono considerati una sorta di cassetta degli attrezzi “spuntati” per poter far fronte all’avanzata dei colossi del web, allo strapotere delle piattaforme digitali, all’utilizzo dei dati personali e all’esigenza di tutelare la correttezza e il pluralismo dell’informazione.
La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha fatto di recente appello alla necessità di definire un nuovo quadro regolamentare e normativo di riferimento aggiornato ai cambiamenti della comunicazione, rivolgendo anche un invito al Parlamento e al Governo per un potenziamento dell’Autorità medesima, in vista del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva sul Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Ma la direttiva europea, in vista delle nuove sfide regolamentari, ha davvero arricchito la “cassetta degli attrezzi” delle Autorità nazionali di regolamentazione? In altre parole, il Codice europeo contiene realmente al suo interno una visione prospettica dell’acquis regolamentare sinora applicabile, tale da consentire di affrontare le sfide poste dai nuovi protagonisti del mercato digitale mondiale?
Giova innanzitutto rilevare che gran parte degli attuali poteri attribuiti all’Autorità deriva da direttive, regolamenti, raccomandazioni e decisioni europee che stabiliscono, in dettaglio, il contenuto della “cassetta degli attrezzi” e le relative modalità di utilizzo.
In questo contesto istituzionale e in funzione dell’armonizzazione regolatoria e del conseguimento dell’obiettivo del mercato unico europeo, il nuovo Codice si limita a consolidare gli strumenti esistenti, giacché ricalca sostanzialmente l’impianto normativo delle analisi di mercato introdotto con il pacchetto di direttive europee del 2002 (poi aggiornato nel 2009), seppur in un contesto istituzionale caratterizzato da un più incisivo potere di indirizzo della Commissione europea e da una rafforzata cooperazione regolamentare tra le Autorità nazionali, attraverso il coordinamento del BEREC.
La Commissione, infatti, definisce a livello europeo, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, linee guida ad hoc che le autorità nazionali di regolamentazione devono seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e se certe imprese godano o meno di un significativo potere di mercato; linee guida che sono periodicamente riesaminate dalla Commissione tenendo conto degli sviluppi dei mercati e dell’evoluzione tecnologica.
Spetta, inoltre, al BEREC il compito di sorvegliare il mercato e gli sviluppi tecnologici riguardanti i vari tipi di servizi di comunicazione elettronica e di relazionare la Commissione che può presentare una proposta legislativa di modifica del nuovo Codice, al fine di garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
Da un punto di vista di tecnica legislativa, si ribadisce, la recente revisione del quadro normativo si è basata principalmente sull’integrazione in un unico testo (il Codice) delle 4 direttive di cui al citato pacchetto del 2002, adattando la loro struttura alla nuova realtà del mercato. La revisione normativa, infatti, non ha comportato una sostanziale modifica o abrogazione di disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante, rese necessarie alla luce degli sviluppi dei mercati e delle esigenze di tutela della concorrenza e della protezione dei consumatori, un compito di valutazione che la direttiva rimanda alla Commissione nell’ambito delle periodiche attività di verifica del funzionamento della direttiva medesima.
Il nuovo Codice, quindi, non fornisce ai regolatori europei e nazionali nuovi ed efficaci strumenti per poter reggere alle sfide poste da un progresso tecnologico rapido e continuo imposto dagli Over The Top che operano in mercati caratterizzati da un salto tecnologico senza precedenti e da una dimensione sovranazionale ben più ampia di quello delle comunicazioni elettroniche.
La soluzione, in realtà, è a portata di mano: il Parlamento, infatti, può giocare un ruolo suppletivo e integrativo rispetto alle timidezze del Codice europeo.
In questo scenario, proprio per assicurare un coerente ampliamento della “cassetta degli attrezzi”, il Parlamento potrà adottare, in sede di recepimento, misure conformi agli obiettivi della direttiva anche se da questa non espressamente previste, procedendo quindi ad un coerente ampliamento dei poteri dell’Autorità, in modo da permetterle di affrontare adeguatamente le prossime sfide regolamentari.
Tale intervento potrà trovare adeguata giustificazione, ai sensi del diritto europeo, ove fosse messo in relazione al raggiungimento dell’obiettivo della direttiva mirato a rafforzare l’indipendenza, l’autonomia e i poteri dell’Autorità, a tutela del “diritto degli utenti finali all’accesso a una Internet aperta”.