A far data dallo presente editto si divieta l’arricchimento a mezzo del praticar la politica, e retroattivamente, a far data dalla Costituente, si incarica Procura, Magistratura e Finanza, alle verifiche rapide de li patrimoni de li politici tutti, de li partiti , de le associazioni politiche e de li sindacati.
Se arricchimento palesato sarà a mezzo dell’attività politiche, lo Re decreta:
- la confisca immediata e lo sequestro de li beni mobili ed immobili, ville, barche, auto, sedi di partiti, etc… e li dinari acquisiti;
- lo invio ai lavori di pubblica utilità de li personaggi coinvolti a tariffa minima del valore del lavoro;
- alla decurtazione de le pensioni e l’annullamento de li privilegi acquisiti indebitamente.
Il valore dei privilegi stessi siano a restituirsi allo popolo in termini di lavoro e attività di tutti li coinvolti.
Li beni e li denari confiscati saran ridati allo popolo tutto per usi sociali e culturali.
Li arricchiti indebitamente a mezzo dell’esercizio della politica e delle cariche pubbliche acquisite son a vita interdetti all’incarichi nella cosa pubblica.
Lo Re Vostro così ha deciso e così si faccia!
(Davide Charile Ceccon)