intervento di Carla Ruocco, M5S Camera
“Vi è mai capitato di fare rifornimento di carburante presso un distributore automatico, pagando con carta di credito una cifra, ad esempio, di 18 euro, e di vedervi contemporaneamente, per alcuni giorni, bloccata sul conto, non si sa come e perchè, una cifra 4 volte superiore?
Partendo da una serie di casi segnalati, abbiamo riscontrato che si tratta di una prassi molto diffusa la cui dinamica è sempre simile. Qualsiasi sia limporto di carburante che si acquista,18, 30 ,40 o 50 euro, contestualmente alladdebito, avvenuto regolarmente, si aggiunge il blocco di un importo per alcuni giorni pari a circa 101 euro, valutazione forfettaria di un pieno.
Nessun segnale preventivo viene in qualche modo dato al cliente. Solo a posteriori, talvolta, viene inviato un SMS.
L’unica traccia effettiva è rinvenibile sul conto corrente dei clienti che, al momento di pagare, si vedono alterare ingiustamente e senza avviso alcuno la disponibilità del proprio conto. Proprio perchè non segnalato, di questo abuso non tutti se ne accorgono; infatti, nella maggioranza dei casi, si scopre solo se casualmente e in quel preciso momento si controlla il conto o se sulla carta si ha una disponibilità limitata coincidente con limporto bloccato e, ciò a sorpresa preclude qualsiasi altro acquisto. La cosa potrebbe dunque passare tranquillamente inosservata: se non ti accorgi che quella cifra è di fatto bloccata, dopo qualche giorno la liberano e il gioco è fatto. E cosa succede nell’arco di quei giorni ai nostri soldi? Vi immaginate il beneficio finanziario che i gestori di carte di credito, e, quindi, il settore bancario traggono potenzialmente da questa operazione, estesa ovviamente in modo massivo, ai danni dei loro clienti?
E ovvio che siamo di fronte a una procedura che vìola tutti i principi e le norme basilari sulla trasparenza, correttezza, informazione e pubblicità dei servizi di credito e pagamento. Stiamo parlando di quelle stesse norme che, senza troppi problemi, vanno in deroga e vengono infrante a totale piacimento e interesse delle banche!
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Per citarne solo alcune ricordiamo che, come disciplinato dal Testo unico Bancario, con questa irragionevole prassi le banche, o chi per loro, vìolano:
– le norme sulla TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (titolo VI Tub), lart. 116, comma 1, stabilisce infatti che che Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi
– gli obblighi riguardanti le Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti tali per cui La Banca d’Italia disciplina:
a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili allutilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, lutilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;
b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. (art. 126 quater, comma 1)
– le disposizioni di cui al comma 3 dellart 126 quater per cui: Prima di disporre loperazione di pagamento lutilizzatore è informato: a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per lutilizzo di un determinato strumento di pagamento; b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per lutilizzo di un determinato strumento di pagamento
Stesso discorso per il Codice del Consumo, le cui disposizioni sono infrante nella misura in cui la prassi descritta rientra nella categoria di azioni ingannevoli (art.21) e Omissioni ingannevoli (art.22) comportando di fatto lomissione ..di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno pendere una decisione consapevole di natura commerciale
Qual è il senso di bloccare 101 euro in aggiunta allimporto già pagato per lacquisto del carburante? Che fine fanno i soldi “bloccati” e sottratti alla disponibilità del conto? In base a quale assurdo principio la società che gestisce le carte di credito o chi per lei, si prende il diritto di bloccare una somma che viene sottratta per giorni alla disponibilità del conto senza che il titolare ne sappia nulla? Che fine fanno questi soldi, a chi servono, chi ci specula?
La storiella che si tratterebbe di una forma di cautela o garanzia non regge. In questa vicenda gli unici non tutelati sono i cittadini ai danni dei quali le banche (azioniste, ricordiamolo, delle società di gestione delle carte di credito) speculano proprio con la scusa di doversi cautelare.
E allora come mai, tanto per fare uno dei tanti esempi, la stessa “prudenza” non è stata utilizzata da istituti come Banca Popolare di Vicenza, che per fare i propri comodi e in totale assenza dei doverosi controlli della Banca dItalia, ha prestato 957 milioni di euro ai suoi clienti imponendo loro di acquistare azioni della stessa banca per accedere a fidi o prestiti (prassi VIETATISSIMA DAL CODICE CIVILE) registrando inoltre perdite per oltre un miliardo di euro, che dovranno essere ripianate dagli azionisti già salassati da ben 1,5 miliardi di aumento di capitale, dovuto alla svalutazione del valore dello stesso, gonfiato precedentemente del 23%?” Carla Ruocco